UNI/PDR 88La Norma
UNI PDR 88 2020
UNI PdR 88 2020, La presente prassi di riferimento definisce la modalità di verifica effettuata da parte di un organismo di certificazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato da un’organizzazione per un proprio prodotto, indipendentemente dalla sua tipologia, immesso sul mercato nazionale. La presente prassi si applica a prodotti indicati nei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai criteri ambientali minimi (CAM), e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall' art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), che: -sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure; -sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure; -non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. La presente prassi non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. La prassi risulta parimenti utile per la dimostrazione del requisito di contenuto di materiale riciclato richiesto ai prodotti, componenti di prodotto e materiali dai diversi protocolli di sostenibilità degli edifici (ad es. LEED, ITACA, ecc.).
Fonte UNI
https://conto.uni.com/uni-pdr-88-2020
Il campo di applicazione della PdR copre un’ampia gamma di prodotti, sia indicati nei decreti del MATTM, già pubblicati e di futura pubblicazione, relativi ai CAM, sia indicati nel decreto del MATTM delegato dall'art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58 (conversione in legge del "Decreto Crescita"), tra cui quelli che:
- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli (esclusi gli imballaggi);
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano;
non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.
La PdR/UNI 88 invece non si applica:
- ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali, ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica.
- ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto,
- ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.