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IL CONTESTOVERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE

Nell’ambito del settore delle Opere Pubbliche, la stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi del Codice degli appalti. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tali strutture devono essere in possesso l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C.

SI CERT ITALY s.r.l. ha dotato la sua struttura organizzativa di Professionisti in grado di supportare le stazioni appaltanti nelle attività di verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione, in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 e del Regolamento tecnico ACCREDIA RT-07.
VERIFICA

DELLA PROGETTAZIONE

Il Nuovo decreto D.lgs. 36/2023 ha modificato alcuni contenuti del precedente Codice Appalti D.lgs. 50/2016, fino al periodo transitorio 31/12/2023 per le procedure in corso e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore per un periodo di transizione e per alcuni articoli), ed in particolare ha individuato solo due livelli progettuali denominati Progetto di fattibilità tecnica ed economica e Progetto Esecutivo.

La stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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I PASSAGGI

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo (che modificano i precedenti i criteri di verifica così come ex. art. 26 comma 4):

  1. a) affidabilità;
  2. b) completezza e adeguatezza;
  3. c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  4. d) compatibilità.

Lo svolgimento dell’attività di verifica è documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica e si conclude con l’esecuzione del concordato, e la deposizione di un rapporto riepilogativo finale che ha il valore di una certificazione formale.

Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

  1. a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  2. b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
  3. c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
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Domande
Frequenti

Un elenco delle principali domande che ci pongono rispetto alla certificazione
Qual è la normativa applicata in materia di Opere Pubbliche?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) sostituisce il D.lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti). È Stato previsto comunque un periodo transitorio fino 31/12/2023 per le procedure in corso e relativo Regolamento di attuazione.

Gli Organismi di Ispezione accreditati operano in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17020 e del Regolamento tecnico ACCREDIA RT-07.

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