Le fasi principali del percorso di certificazione comprendono:
Al termine di ogni Audit all’azienda viene consegnato un rapporto chiaro e completo, che permette di migliorare costantemente controllo dei processi e l’orientamento al miglioramento continuo.
Si tratta di calcestruzzo prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.
Il sistema FPC deve essere implementato secondo le “Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato” edite dal Consiglio Superiore dei LLPP – Servizio Tecnico Centrale.
SI Cert Italy è un ente di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione“. È con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, SI Cert Italy è autorizzato alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato (FPC).
I documenti di riferimento per lo schema sono:
DECRETO MIN. INSTRATTURE TRASPORTI 17 gennaio 2018 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Aggiornamento delle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI |
LINEE GUIDA 7/02/03 | Sul calcestruzzo preconfezionato predisposte dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |
Decreto n. 213 del 8 luglio 2015 | Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP di approvazione delle “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008” |
Istruzioni Operative Ministero Infrastrutture e Trasporti | “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle Norme |
L’attività di certificazione deve essere svolta dall’Organismo in riferimento all’accertamento della conformità del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ai requisiti espressi nelle norme tecniche vigenti e nelle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.
Tale attività deve esplicitarsi mediante la verifica iniziale per la valutazione dell’idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, e le verifiche periodiche durante la normale attività lavorativa per la valutazione dell’adeguatezza del controllo di produzione. Per il mantenimento del certificato, la valutazione dovrà avvenire mediante una verifica periodica almeno annuale per l’accertamento e valutazione della permanenza dell’adeguatezza del controllo di produzione.
Il Certificato FPC attesta che il produttore esercita, nell’unità operativa indicata, un controllo interno permanente della produzione in conformità ai requisiti fissati dalle norme tecniche applicabili al calcestruzzo prodotto.
Il certificato è riferito ad una singola unità produttiva, intesa come punto di carico. In particolare, deve essere garantita una corrispondenza univoca tra il certificato emesso, la bollettazione di accompagnamento utilizzata dal produttore e i dati di iscrizione alla Camera di Commercio.
La verifica iniziale ha lo scopo di valutare la conformità del sistema di controllo della produzione del calcestruzzo alle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.
La valutazione comprende una verifica nelle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.
Le visite devono essere effettuate direttamente in ogni impianto di produzione soggetto a certificazione.
L’ispettore deve verificare che il sistema FPC sia efficace ai fini di garantire un appropriato livello di controllo sulla conformità del processo di produzione rispetto alle caratteristiche richieste.
Ciò comporta:
L’azienda produttrice deve collaborare, durante tutte le attività di verifica, garantendo l’accesso a tutte le informazioni richieste e designando un proprio rappresentante responsabile nei confronti dell’Organismo.
La verifica periodica, effettuata con le modalità di cui al paragrafo precedente, viene svolta con cadenza almeno annuale e ha lo scopo di valutare la permanenza dei requisiti riscontrati all’atto della prima certificazione. Almeno ogni tre anni la verifica periodica deve comprendere le fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.
Quando tutte le valutazioni preliminari risultino favorevoli (chiusura eventuali NC, parere favorevole controllo tecnico e comitato di certificazione), viene rilasciato un certificato per ogni unità produttiva, intesa come punto di carico del calcestruzzo, abilitata all’emissione di uno specifico documento di trasporto.
Tutte le pagine dei certificati vengono numerate e siglate dal Direttore tecnico dell’Organismo.
Dopo l’emissione del certificato non possono essere apportate correzioni e/o aggiunte. Qualora si rendessero necessarie modifiche e/o aggiunte ad un certificato, il nuovo documento deve essere emesso con un numero di revisione progressivo, riportando le modifiche e/o le aggiunte.
L’Organismo deve assicurare la corretta gestione della documentazione relativa alle attività di certificazione, garantendone la conservazione per non meno di dieci anni successivi alla fine della validità della certificazione. Tutti i dati sono attualmente registrati e conservati nel gestionale aziendale.
A seguito del rilascio del certificato, l’Organismo iscrive il produttore in un apposito Registro del gestionale. Tale registro deve essere conforme al modello riportato nell’Allegato C scaricabile attraverso il sito internet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici www.cslp.it, e deve essere reso pubblicamente ed agevolmente consultabile anche sul sito internet dell’Organismo, unitamente all’autorizzazione ricevuta dal Servizio Tecnico Centrale, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni, entro e non oltre 15 giorni dall’ultimo certificato emesso/sospeso/ritirato o decreto di autorizzazione ricevuto. Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative all’attività svolta a decorrere dalla data di prima autorizzazione fino a quelle inerenti il mantenimento del certificato.
I contenuti minimi del Registro dei certificati sono:
Tale schema potrà essere successivamente aggiornato dal Servizio Tecnico Centrale.
É facoltà di ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell’attività svolta.
Al fine di consentire l’implementazione di una banca dati informativa relativa alle certificazioni degli impianti di calcestruzzo preconfezionato, anche nell’ambito e per le finalità dell’Osservatorio per il calcestruzzo ed il calcestruzzo armato istituito con nota prot. 3926 del 29.04.2011 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e fatta salva l’emanazione di diverse disposizioni da parte del Servizio Tecnico Centrale, gli Organismi hanno l’obbligo di inviare al Servizio, con cadenza trimestrale e nel formato editabile messo a disposizione dallo stesso Servizio sulla base dello schema di cui all’Allegato C, il file del Registro dei certificati tramite posta elettronica, anche al fine del caricamento sulla piattaforma tecnologica SicurNet2.
La Segreteria tecnica dell’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato supporta il Servizio Tecnico Centrale nell’inserimento dei dati nella suddetta piattaforma tecnologica, che comunque ha carattere meramente informativo e non legale.
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Per ulteriori dettagli è possibile rivolgersi a programmanager@sicert.net