Secondo quanto indicato nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo II) la valutazione del rischio rumore, così come di altri agenti fisici, va intesa come una sezione del DVR unitamente alla relazione tecnica redatta da personale qualificato.
Il D.Lgs. 81/2008 ha riordinato la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici all’interno del Titolo VIII. Il legislatore vi inserisce, oltre alla tutela dall’esposizione a rumore (aggiornando le disposizioni già presenti nel D.Lgs. 195/2006: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), anche quella dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche di origine artificiale ed a microclima ed atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Quindi la gestione dei rischi fisici risulta composta da una prima parte di carattere generale (Capo I) e da ulteriori sezioni per ogni rischio specifico (Capo II, III, IV, V).
Nell’art. 181 – valutazione dei rischi, si conferma la necessità di riportare ‘i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione’ direttamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (da redigere da parte del Datore di Lavoro ai fini dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08), sottolineando che ‘essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata’.
Rimane invariata la richiesta di ripetere con periodicità almeno quadriennale le valutazioni strumentali, a meno di precedenti modifiche ‘che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione’.
Inoltre si riporta all’Art 183 – Lavoratori particolarmente sensibili: ‘il datore di lavoro adatta le misure per ridurre o eliminare i rischi alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori’.
L’art. 190 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi, nel rispetto delle metodologie indicate nel D.Lgs. 81/08 e della normativa tecnica (es. norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).