Certificazione parità di genere 2022 – UNI PdR 125
È stata pubblicata Il 16 marzo 2022 la Prassi di Riferimento (PdR) UNI 125:2022 sulla Parità di Genere, che delinea i requisiti per la Certificazione di Parità di Genere richiamata dal PNRR Missione 5, coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e a cui hanno partecipato il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Consigliera Nazionale di Parità.
La norma UNI/PdR 125:2022 è uno standard internazionale che ha l’obiettivo di fornire linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, attraverso l’adozione di specifici KPI inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni. Richiamando il classico modello di riferimento dei sistemi di gestione, la PdR UNI 125:2022 prevede la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei dati relativi al genere nelle organizzazioni per attribuire alle stesse un livello di maturità e misurare gli auspicabili miglioramenti nel tempo.
La UNI/PdR 125:2022 è scaricabile gratuitamente dal catalogo UNI. (qui)
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Le fasi principali del percorso di certificazione etica comprendono:
Al termine di ogni Audit all’azienda viene consegnato un rapporto Uni PdR 125:2022 chiaro e completo, che permette di migliorare costantemente.
La certificazione Uni PdR 125:2022 è adottabile da tutte le Organizzazioni, a prescindere dalla dimensione, area geografica di appartenenza e settore merceologico.
Come noto il 27 dicembre 2022 è uscita la circolare INPS che disciplina le modalità relativi agli sgravi contributivi a fronte dell’ottenimento della certificazione ai sensi della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
Articolo 5 della legge del 5 novembre 2021. 162 reca modifiche ai codici richiamati dal decreto legislativo 11 aprile 2006. 198 e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro. Esenzione contributiva per i datori di lavoro privati Prova della parità tra i sessi ai sensi dell’articolo 46bis del decreto-legge 46. 198/2006. Istruzioni contabili. variazione contabile
Articolo 5 n della legge del 5 novembre 2021. 162 reca modifiche ai codici richiamati dal decreto legislativo 11 aprile 2006. 198 e altre norme sulle pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro prevedono l’esenzione fiscale nel 2022, favorendo I datori di lavoro del settore privato muniti di attestato di parità tra i sessi ai sensi dell’art. 46 bis del predetto codice introdotto dall’art. 4 della stessa legge. 162/2021. Questa misura è stata successivamente concepita come La struttura dell’articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2021 inizia nel 2023. 234 L’articolo 1, comma 276, n, della legge 30 dicembre 2020 è stato modificato. 178. Con la presente circolare l’Istituto fornisce istruzioni e chiarimenti all’amministrazione Per i datori di lavoro privati certificati per la parità di genere entro il 31 dicembre 2022, gli obblighi previdenziali relativi alle misure di esenzione contributiva di cui sopra.
Gli argomenti trattati dalla circolare sono i seguenti:
1. Premessa
2. Datori di lavoro aventi diritto ai benefici
3. Struttura e portata delle esenzioni e allocazione delle risorse
4. Condizioni di spettanza all’esonero
5. Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Procedura di ammissione in esenzione. Obblighi del datore di lavoro
8. Modalità di visualizzazione dei dati relativi all’utilizzo delle esenzioni nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
9. Presentazione dei dati relativi all’utilizzo delle esenzioni nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
10. Come i datori di lavoro con posizioni contributive agricole utilizzano l’esenzione (CIDA)
11. Istruzioni contabili
La legge 5 novembre 2021, n. 162, introduce una nuova forma di certificazione chiamata “certificazione della parità di genere” per promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro. Questa certificazione permette alle aziende di attestare le politiche e le misure adottate per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. La disciplina dettagliata della certificazione è stata demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto che per il 2022, le aziende che conseguono la certificazione della parità di genere potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 50 milioni di euro annui. La misura diventa strutturale a partire dal 2023. Inoltre, è stato previsto un incremento del Fondo per la parità di genere, che servirà a finanziare iniziative per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro. In generale, l’obiettivo di queste leggi è quello di promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro e di incentivare le aziende a fare di più per raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di un sistema di certificazione e di esoneri fiscali per le aziende che adottano politiche di parità di genere.
La certificazione della parità di genere verrà rilasciata alle aziende che dimostreranno di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere e promuovere l’uguaglianza di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. La certificazione è volontaria e sarà gestita da un ente terzo. Inoltre, le aziende che conseguono la certificazione potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 50.000 euro annui per datore di lavoro. L’obiettivo è quello di incoraggiare le aziende a fare di più per promuovere l’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro e aiutare le donne a raggiungere parità di opportunità e di retribuzione con gli uomini. Inoltre, la legge prevede un incremento del Fondo per la parità di genere, che servirà a finanziare iniziative per promuovere la parità di genere nei luoghi di lavoro.
Hanno diritto ai benefici di cui sopra tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano ottenuto un certificato di parità di genere ai sensi dell’articolo 46 bis della legge sulle pari opportunità tra donne e uomini.
Pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 30 marzo 2001. 165 e successive modificazioni.
Alla luce di quanto sopra, ed in ottemperanza al regolamento amministrativo sulle recenti concessioni adottato dall’Istituto (cfr. circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), è stato riconosciuto il diritto al riconoscimento del contenuto chiarito Benefici in questione:
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio:
Non possono usufruire dell’esonero, in quanto ricomprese nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni: Aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere e diverse istituzioni sanitarie istituite nell’ambito del mandato di ciascuna regione in base alle leggi regionali.
Rientrano nella pubblica amministrazione anche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivate dal generale processo di trasformazione di cui al decreto 4 maggio 2001 n. 207 Sussistenza di talune condizioni necessarie previste dalla stessa legge legislazione.
Infine, tra i soggetti che non beneficiano dell’esenzione fiscale figurano la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale delle Imprese e la Borsa (CONSOB) e, in generale, gli enti indipendenti con qualifica di pubblica amministrazione in Italia. Adeguamento al Decreto del Consiglio di Stato n. 260/1999 delle Università di Opinione e non Statali legalmente riconosciute come Enti Pubblici non economici dalla Giurisprudenza Amministrativa e Ordinaria (cfr. Cass. U.S. n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo n.) 2004 e Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).
L’esonero della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro è stato introdotto in base alla legge n. 162/2021. L’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, fino al massimo dell’1% e di 50.000 euro all’anno. Il beneficio è riparametrato su base mensile e viene utilizzato per ridurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero per periodo di paga mensile è pari a 4.166,66 euro. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni per le quali l’esonero non si applica, come i premi e i contributi dovuti all’INAIL, alcuni fondi previdenziali specifici e i contributi per la formazione continua. Inoltre, l’esonero non si applica alle contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che sono concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali. Il periodo di fruizione dell’esonero deve essere specificato nella certificazione della parità di genere.
Inoltre, per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro deve presentare una certificazione della parità di genere che dimostri la presenza di una adeguata rappresentanza femminile nella propria azienda. La certificazione deve essere rilasciata da un ente accreditato e deve essere valida per almeno 12 mesi. In caso di violazione delle disposizioni in materia di parità di genere, l’esonero non potrà essere fruito e potranno essere applicate sanzioni amministrative.
In sintesi, la legge n. 162/2021 prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro che dimostrano di avere una adeguata rappresentanza femminile nella propria azienda tramite una certificazione valida. L’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta e ricordiamo che ha un massimo di 1% e 50.000 euro annui. Ci sono alcune eccezioni per le quali l’esonero non si applica, come i premi e i contributi dovuti all’INAIL, alcuni fondi previdenziali specifici e i contributi per la formazione continua.
Valutiamo i requisiti per poter beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalla legge n. 296/2006 per i datori di lavoro. Per poter fruire dell’esonero, è necessario che il datore di lavoro sia in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, che non ci siano violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e che rispetti gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. Inoltre, è necessario che il datore di lavoro abbia ottenuto la certificazione della parità di genere e che abbia presentato il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile se l’azienda occupa più di cinquanta dipendenti. In caso di inottemperanza, l’INL può comminare sanzioni e sospendere i benefici contributivi. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti a versare i contributi dovuti e a pagare le sanzioni previste dalle leggi in materia. L’INPS effettuerà i necessari controlli per verificare la corretta fruizione dell’esonero.
L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato. L’esonero è una misura di riduzione del costo del lavoro che utilizza risorse statali, ma si caratterizza come un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, senza criteri di discrezionalità amministrativa. Inoltre, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, l’esonero non è sussumibile nella disciplina dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
L’agevolazione in questione, ovvero l’esonero contributivo, può essere cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, purché non ci sia un divieto di cumulo esplicito con altri regimi agevolativi e nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’agevolazione contributiva introdotta dall’articolo 5 della legge n. 162/2021 è rivolta a tutti i datori di lavoro del settore privato che possiedono una certificazione di parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022. Possono presentare domanda all’INPS tramite un modulo online “PAR_GEN” presente sul sito dell’istituto. Le domande possono essere presentate a partire dal 27 dicembre 2022 fino al 15 febbraio 2023. La domanda deve contenere informazioni come i dati del datore di lavoro, la retribuzione media mensile, l’aliquota datoriale media, la forza aziendale media e il periodo di validità della certificazione. L’INPS autorizzerà la fruizione dell’agevolazione come esonero non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite massimo di 50.000 euro annui.
I datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere e vogliono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021 devono inoltrare la loro richiesta all’INPS. In particolare, essi devono utilizzare il modulo di istanza on-line “PAR_GEN” sul sito web dell’INPS e presentare la domanda entro il 15 febbraio 2023. Inoltre, devono utilizzare un codice causale specifico “L238” o “L239” per indicare l’importo dell’esonero da conguagliare nella denuncia aziendale mensile UniEmens. In caso di sospensione o cessazione dell’attività, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni.
Andiamo a descrivere la procedura che i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono seguire per fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021, dopo aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza. La procedura prevede l’esposizione dell’importo dell’esonero nel flusso UniEmens “ListaPosPA” di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando l’elemento <AltriImportiAConguaglio> con il codice “002” per il periodo di validità della certificazione e il codice “003” per il recupero delle mensilità pregresse. L’importo dell’esonero dovrà essere indicato nell’elemento <ImportoConguaglio> nella misura e nei limiti previsti dalla norma.
I datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza “PAR_GEN” per l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 162/2021 e hanno ottenuto il codice di autorizzazione “4R” potranno vedere l’importo dell’esonero applicato su base mensile, a partire dalla quarta emissione dell’anno 2022, nel prospetto riepilogativo F24. Inoltre, l’importo dell’esonero per i periodi retributivi dello stesso anno sarà indicato nei flussi inviati per la seconda e terza emissione del 2022.
E’ previsto l’istituzione di un conto contabile (GAW37254) per registrare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende del settore privato in regola con la certificazione sulla parità di genere. Questo conto verrà gestito da una procedura automatizzata e verrà utilizzato anche per registrare gli sgravi contributivi per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica e per i datori di lavoro agricoli. La Direzione generale curerà i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi. Viene inoltre fornita una variazione al piano dei conti nell’allegato 1.
Inoltre, viene specificato che le somme conguagliate per il mese corrente e per i mesi arretrati dai datori di lavoro verranno contabilizzate nel nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” ai codici “L238” e “L239”, secondo le istruzioni operative fornite in precedenza. In generale, il testo descrive le modalità di rilevazione contabile dell’esonero contributivo in esame, con l’onere posto a carico dello Stato e la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali attraverso la contabilità GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) .
E’ possibile leggere la circolare completa —-> qui
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