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IL CONTESTOCertificazione
FPC del calcestruzzo

Certificazione del sistema di controllo della produzione (FPC) di calcestruzzo preconfezionato ottenuto con un processo industrializzato.

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, SI Cert Italy è autorizzato alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato (FPC).
Certificazione FPC del calcestruzzo

I vantaggi della
Certificazione

Il calcestruzzo ricavato da un processo industrializzato deve provenire da impianti idonei a una produzione costante, che dispongono di apparecchiature di confezionamento adeguate, personale esperto e attrezzature idonee a testare, valutare e mantenere la qualità del prodotto fino alla posa in opera.
Tali requisiti sono disciplinati dal DM 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni", secondo cui gli impianti devono essere conformi al Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC – Factory Production Control).
Il controllo del processo produttivo deve essere certificato da una società terza e indipendente, autorizzata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Garanzia
Assicura una migliore efficienza dei processi e un livello di servizio stabilito
Progresso
Porta alla riduzione degli errori e all'incremento dei profitti
Conformità
Consente di raggiungere e mantenere la conformità
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I PASSAGGI

Iter
di certificazione

Le fasi principali del percorso di certificazione comprendono:

  • Definizione dello scopo di certificazione;
  • Audit di certificazione: verifica della conformità ai requisiti e alle legislazioni applicabili sui sistemi di produzione del calcestruzzo preconfezionato;
  • Audit di sorveglianza: eseguita con cadenza annuale al fine di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti e alle legislazioni applicabili sui sistemi di produzione del calcestruzzo preconfezionato;
  • Audit di rinnovo della certificazione: che avviene dopo 3 anni dalla certificazione o dal rinnovo precedente e consiste in un audit per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti e alle legislazioni applicabili sui sistemi di produzione del calcestruzzo preconfezionato.

Al termine di ogni Audit all’azienda viene consegnato un rapporto chiaro e completo, che permette di migliorare costantemente controllo dei processi e l’orientamento al miglioramento continuo.

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Domande
Frequenti

Un elenco delle principali domande che ci pongono rispetto alla certificazione
Cosa si intende per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato?

Si tratta di calcestruzzo prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Oltre al D.M. 17/01/2018 ci sono altre normative di riferimento per la certificazione del FPC?

Il sistema FPC deve essere implementato secondo le “Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato” edite dal Consiglio Superiore dei LLPP – Servizio Tecnico Centrale.

Certificazione fpc

SI Cert Italy è un ente di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17021-1:2015 “Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione“. È con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, SI Cert Italy è autorizzato alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato (FPC).

I documenti di riferimento per lo schema sono:

DECRETO MIN. INSTRATTURE TRASPORTI 17 gennaio 2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Aggiornamento delle NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
LINEE GUIDA 7/02/03 Sul calcestruzzo preconfezionato predisposte dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Decreto n. 213 del 8 luglio 2015 Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP di approvazione delle “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”
Istruzioni Operative Ministero Infrastrutture e Trasporti “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle Norme

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

L’attività di certificazione deve essere svolta dall’Organismo in riferimento all’accertamento della conformità del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato ai requisiti espressi nelle norme tecniche vigenti e nelle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.

Tale attività deve esplicitarsi mediante la verifica iniziale per la valutazione dell’idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni, e le verifiche periodiche durante la normale attività lavorativa per la valutazione dell’adeguatezza del controllo di produzione. Per il mantenimento del certificato, la valutazione dovrà avvenire mediante una verifica periodica almeno annuale per l’accertamento e valutazione della permanenza dell’adeguatezza del controllo di produzione.

Il Certificato FPC attesta che il produttore esercita, nell’unità operativa indicata, un controllo interno permanente della produzione in conformità ai requisiti fissati dalle norme tecniche applicabili al calcestruzzo prodotto.

Il certificato è riferito ad una singola unità produttiva, intesa come punto di carico. In particolare, deve essere garantita una corrispondenza univoca tra il certificato emesso, la bollettazione di accompagnamento utilizzata dal produttore e i dati di iscrizione alla Camera di Commercio.

Verifiche iniziali

La verifica iniziale ha lo scopo di valutare la conformità del sistema di controllo della produzione del calcestruzzo alle “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale.

La valutazione comprende una verifica nelle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Le visite devono essere effettuate direttamente in ogni impianto di produzione soggetto a certificazione.

L’ispettore deve verificare che il sistema FPC sia efficace ai fini di garantire un appropriato livello di controllo sulla conformità del processo di produzione rispetto alle caratteristiche richieste.

Ciò comporta:

  • l’esistenza di procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione, secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche di riferimento;
  • l’efficace implementazione di queste procedure e istruzioni nel processo di produzione;
  • l’applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione;
  • la registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati;
  • l’utilizzo di questi risultati per correggere eventuali deviazioni, riparare gli effetti di queste deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e, se del caso, revisionare il sistema per rimuovere cause di non conformità.

L’azienda produttrice deve collaborare, durante tutte le attività di verifica, garantendo l’accesso a tutte le informazioni richieste e designando un proprio rappresentante responsabile nei confronti dell’Organismo.

Verifiche periodiche

La verifica periodica, effettuata con le modalità di cui al paragrafo precedente, viene svolta con cadenza almeno annuale e ha lo scopo di valutare la permanenza dei requisiti riscontrati all’atto della prima certificazione. Almeno ogni tre anni la verifica periodica deve comprendere le fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Emissione del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC)

Quando tutte le valutazioni preliminari risultino favorevoli (chiusura eventuali NC, parere favorevole controllo tecnico e comitato di certificazione), viene rilasciato un certificato per ogni unità produttiva, intesa come punto di carico del calcestruzzo, abilitata all’emissione di uno specifico documento di trasporto.

Tutte le pagine dei certificati vengono numerate e siglate dal Direttore tecnico dell’Organismo.

Dopo l’emissione del certificato non possono essere apportate correzioni e/o aggiunte. Qualora si rendessero necessarie modifiche e/o aggiunte ad un certificato, il nuovo documento deve essere emesso con un numero di revisione progressivo, riportando le modifiche e/o le aggiunte.

Registro dei certificati

L’Organismo deve assicurare la corretta gestione della documentazione relativa alle attività di certificazione, garantendone la conservazione per non meno di dieci anni successivi alla fine della validità della certificazione. Tutti i dati sono attualmente registrati e conservati nel gestionale aziendale.

A seguito del rilascio del certificato, l’Organismo iscrive il produttore in un apposito Registro del gestionale. Tale registro deve essere conforme al modello riportato nell’Allegato C scaricabile attraverso il sito internet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici www.cslp.it, e deve essere reso pubblicamente ed agevolmente consultabile anche sul sito internet dell’Organismo, unitamente all’autorizzazione ricevuta dal Servizio Tecnico Centrale, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni, entro e non oltre 15 giorni dall’ultimo certificato emesso/sospeso/ritirato o decreto di autorizzazione ricevuto. Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative all’attività svolta a decorrere dalla data di prima autorizzazione fino a quelle inerenti il mantenimento del certificato.

I contenuti minimi del Registro dei certificati sono:

  • numero progressivo;
  • ragione sociale del richiedente;
  • sede legale del richiedente;
  • indirizzo dell’impianto (per impianti mobili indicare modello e numero di matricola o codice identificativo);
  • numero del certificato;
  • stato di validità del certificato (attivo/sospeso/revocato);
  • data di prima emissione;
  • data di emissione corrente;
  • data di sospensione e/o revoca;
  • data dell’ultima visita di mantenimento.

Tale schema potrà essere successivamente aggiornato dal Servizio Tecnico Centrale.

É facoltà di ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell’attività svolta.

Al fine di consentire l’implementazione di una banca dati informativa relativa alle certificazioni degli impianti di calcestruzzo preconfezionato, anche nell’ambito e per le finalità dell’Osservatorio per il calcestruzzo ed il calcestruzzo armato istituito con nota prot. 3926 del 29.04.2011 presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e fatta salva l’emanazione di diverse disposizioni da parte del Servizio Tecnico Centrale, gli Organismi hanno l’obbligo di inviare al Servizio, con cadenza trimestrale e nel formato editabile messo a disposizione dallo stesso Servizio sulla base dello schema di cui all’Allegato C, il file del Registro dei certificati tramite posta elettronica, anche al fine del caricamento sulla piattaforma tecnologica SicurNet2.

La Segreteria tecnica dell’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato supporta il Servizio Tecnico Centrale nell’inserimento dei dati nella suddetta piattaforma tecnologica, che comunque ha carattere meramente informativo e non legale.

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